fbpx
SOLAR FAMILY

Conto Energia: pubblicato il decreto sul phase out. Cosa cambia per chi ha un impianto fotovoltaico?

01 Ottobre 2026
Magazine > SOLAR FAMILY > Conto Energia: pubblicato il decreto sul phase out. Cosa cambia per chi ha un impianto fotovoltaico?

Qualche mese fa avevamo parlato della possibilità, introdotta dal DL Bollette 2026, di uscire volontariamente e in anticipo dal Conto Energia. All'epoca mancava ancora un tassello importante: il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che avrebbe dovuto stabilire concretamente come funzionerà questa possibilità.

Ora il decreto è stato pubblicato, ed è entrato in vigore il 29 settembre 2026,  e ci permette di capire molto meglio cosa comporterà scegliere il cosiddetto phase out del Conto Energia.

La prima cosa da chiarire è questa: non significa che il Conto Energia finirà anticipatamente per tutti.

Chi possiede un impianto incentivato potrà continuare a beneficiare della propria convenzione fino alla sua naturale scadenza. Il nuovo meccanismo riguarda invece alcuni proprietari che, rispettando determinate condizioni, potranno scegliere volontariamente di uscire prima dal sistema incentivante.

E oggi sappiamo anche che questa scelta sarà strettamente collegata al rinnovamento integrale dell'impianto fotovoltaico.

Se vuoi riprendere le basi del meccanismo, puoi rileggere il nostro precedente approfondimento sul phase out del Conto Energia.

Chi può accedere alla fuoriuscita anticipata?

La misura riguarda gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, ammessi al I, II, III o IV Conto Energia e che beneficiano di tariffe o premi fissi non dipendenti dall'andamento dei prezzi di mercato. La fuoriuscita potrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2028, entro un limite complessivo di 10 GW di potenza. Gli impianti fino a 20 kW non rientrano nel meccanismo.

La novità più importante: uscire dal Conto Energia significa anche rifare l'impianto

Questo è probabilmente l'aspetto più rilevante chiarito dal nuovo decreto.

La fuoriuscita anticipata non consiste semplicemente nel rinunciare agli incentivi residui in cambio di un corrispettivo economico. Chi accederà al meccanismo dovrà impegnarsi a effettuare un rifacimento integrale dell'impianto fotovoltaico, a decorrere dal 1° gennaio 2028, e l'impianto oggetto dell'intervento dovrà entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030 — pena la decadenza dal diritto al corrispettivo.

Ma cosa significa, concretamente, “rifacimento integrale”? Non parliamo della semplice sostituzione di alcuni moduli o dell'inverter per mantenere in funzione l'impianto esistente. La misura è pensata come una vera operazione di rinnovamento e potenziamento dell'impianto: il rifacimento dovrà infatti comportare un aumento della potenza sufficiente a raggiungere precisi obiettivi di producibilità. Nella documentazione parlamentare questo tipo di intervento viene ricondotto al concetto di repowering, cioè all'aggiornamento e al potenziamento di un impianto esistente per aumentarne la produzione e prolungarne la vita operativa.

Questo, però, non significa necessariamente che ogni componente dell'impianto debba essere smantellato e sostituito. Il decreto non stabilisce, per esempio, che strutture, cavidotti, quadri o infrastrutture di connessione debbano essere sempre rifatti da zero. Saranno le Regole operative del GSE a definire più nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento e le modalità con cui dovrà essere dimostrato il raggiungimento dei requisiti previsti. Quello che sappiamo già è che non sarà sufficiente un normale intervento di manutenzione: il risultato dovrà essere un impianto rinnovato e potenziato, capace di raggiungere i livelli di producibilità richiesti.

L'obiettivo della misura non è quindi soltanto ridurre progressivamente il peso dei vecchi incentivi, ma anche favorire il rinnovamento tecnologico degli impianti esistenti. La stessa documentazione parlamentare individua nel meccanismo un duplice obiettivo: ridurre gli oneri legati al Conto Energia e rinnovare il parco fotovoltaico esistente.

Quanto dovrà aumentare la produzione?

Il decreto distingue due situazioni.

Per gli impianti con moduli non collocati a terra — per esempio installati su edifici — e per quelli con moduli collocati a terra in area agricola, il rifacimento dovrà consentire un incremento della producibilità di almeno il 30% rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione.

Per tutti gli altri impianti, il rifacimento dovrà invece consentire di raggiungere una producibilità pari almeno al doppio di quella attesa nel periodo residuo di incentivazione.

Attenzione però: non significa automaticamente aumentare del 30% o del 100% la potenza nominale dell'impianto. Il decreto richiede un incremento di potenza idoneo a raggiungere questi livelli di producibilità. Per determinare l'incremento di potenza, il riferimento sarà la potenza dell'impianto risultante alla data di stipula della convenzione in Conto Energia con il GSE. Le modalità concrete di calcolo saranno definite nelle Regole operative.

Non si potranno utilizzare moduli qualsiasi

Il decreto introduce anche precise condizioni tecnologiche: per gli interventi di rifacimento dovranno essere utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico gestito da ENEA e conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023.

Chi prenderà in considerazione il phase out dovrà quindi ragionare non soltanto sul valore degli incentivi a cui rinuncia, ma anche sull'investimento necessario per rinnovare e potenziare l'impianto rispettando questi requisiti.

Chi accede direttamente e chi deve partecipare a una procedura competitiva?

Sono previsti due percorsi.

Chi ha già aderito nel 2026 agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dal DL Bollette — l'estensione della convenzione di cui avevamo parlato a maggio — potrà accedere direttamente al meccanismo, presentando comunque la manifestazione di interesse secondo le modalità che il GSE definirà nelle Regole operative.

Chi invece non ha aderito a quegli schemi potrà comunque manifestare il proprio interesse, ma dovrà partecipare a una procedura competitiva gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027. In questa procedura i partecipanti presenteranno un'offerta di ribasso rispetto al valore economico di riferimento del proprio impianto, e il GSE formerà una graduatoria fino al raggiungimento del contingente disponibile.

Manifestare interesse, quindi, non significa automaticamente essere ammessi.

Cosa riceve chi esce dal Conto Energia?

Come avevamo già spiegato nel precedente approfondimento, è previsto un corrispettivo legato al valore degli incentivi che l'impianto avrebbe continuato a ricevere dal 1° gennaio 2028 fino alla naturale scadenza della convenzione.

Per gli impianti che accedono direttamente, il riferimento è il 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui. Il calcolo viene effettuato dal GSE per ciascun impianto assumendo come stima della produzione attesa la media della produzione storica dell'ultimo quinquennio. Per chi partecipa alla procedura competitiva, lo stesso criterio determina il valore base rispetto al quale viene presentata l'offerta al ribasso.

Il corrispettivo sarà erogato a partire dal 2028, in rate costanti nell'arco di dieci anni.

Ed è proprio qui che emerge un elemento importante nella valutazione economica: il corrispettivo non serve semplicemente a favorire la rinuncia agli incentivi, perché chi aderisce assume contemporaneamente l'obbligo di investire nel rifacimento e nel potenziamento dell'impianto. La convenienza andrà quindi valutata considerando insieme entrambe le parti dell'operazione.

E dopo il rifacimento, cosa succede all'energia prodotta?

La quota di potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto con il rifacimento potrà partecipare ai meccanismi di supporto previsti dalla normativa sulle rinnovabili (artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. 199/2021).

L'energia prodotta e immessa in rete ascrivibile alla potenza residua rispetto a tale incremento dovrà invece essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 199/2021.

Non si tratta quindi semplicemente della fine di un incentivo: per gli impianti che aderiranno si aprirà un modello diverso di gestione e valorizzazione dell'energia prodotta.

Devo fare qualcosa adesso?

Questa è la domanda più importante.

Il decreto è entrato in vigore il 29 settembre 2026 e prevede ora un nuovo percorso operativo: entro 30 giorni dall'entrata in vigore il GSE dovrà pubblicare le Regole operative necessarie per disciplinare nel dettaglio l'accesso alla misura. Entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione delle Regole operative, il GSE dovrà poi pubblicare l'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole operative.

Saranno queste Regole a chiarire gli aspetti pratici ancora aperti: modalità di presentazione della richiesta, documentazione necessaria, modalità di calcolo dell'incremento di potenza necessario a raggiungere la producibilità richiesta e funzionamento della procedura competitiva.

Ma alla fine, converra uscire anticipatamente dal Conto Energia?

Non esiste una risposta valida per tutti gli impianti.

Con il nuovo decreto è ancora più evidente che la valutazione non può limitarsi a confrontare il valore residuo della propria convenzione con il corrispettivo offerto.

Bisognerà considerare insieme il valore economico della convenzione residua, il corrispettivo riconoscibile attraverso il phase out e soprattutto l'investimento necessario per realizzare un vero intervento di rifacimento e potenziamento dell'impianto nel rispetto dei requisiti previsti.

A questi si aggiungono la producibilità che il nuovo impianto potrà raggiungere, l'eventuale accesso ai nuovi meccanismi di supporto per la quota incrementale e le modalità con cui la restante energia prodotta potrà essere valorizzata negli anni successivi.

È quindi probabile che il meccanismo risulti più interessante per impianti per i quali un intervento importante di rinnovamento o repowering sarebbe comunque da valutare, piuttosto che per impianti che potrebbero semplicemente continuare a funzionare fino alla naturale scadenza del Conto Energia. La convenienza, però, potrà essere stabilita solo analizzando il singolo impianto e confrontando i diversi scenari.

Per questo motivo, prima di prendere qualsiasi decisione sarà fondamentale attendere le Regole operative e fare una valutazione specifica sulla propria situazione.

Cosa succede adesso?

Il decreto MASE ha definito molti degli elementi che mancavano quando avevamo parlato per la prima volta del phase out.

Il prossimo passaggio da monitorare è la pubblicazione delle Regole operative del GSE: saranno fondamentali non soltanto per capire come presentare la manifestazione di interesse, ma anche per definire concretamente come dovranno essere calcolati gli incrementi di potenza e di producibilità richiesti per il rifacimento.

Solo allora sarà possibile passare dalla descrizione generale del meccanismo a una vera valutazione tecnico-economica: quanto vale uscire dal Conto Energia, quanto costa rifare e potenziare l'impianto e quale produzione e quali ricavi potrà generare successivamente.

Come sempre, continueremo a seguire gli aggiornamenti e proveremo a capire insieme cosa cambia per chi oggi possiede un impianto fotovoltaico incentivato con il Conto Energia.


Riferimenti: DM MASE 10 agosto 2026, n. 262 | art. 2, comma 4, DL 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla Legge 17 aprile 2026, n. 49.

 

Non sei ancora iscritto su My Solar Family?

REGISTRATI SUBITO

Entra a far parte della più grande
community gratuita
di proprietari di fotovoltaico in Italia.